Indennità di maternità/paternità per lavoratrici e lavoratori autonomi
Contributo economico a sostegno della genitorialità e per favorire la natalità
L’INPS riconosce alle lavoratrici autonome un’indennità economica:
- a partire da due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi
- 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia in caso di adozione/affido
e che non comporta l’obbligo di astensione dall’attività lavorativa.
In determinati casi viene riconosciuta l‘indennità di paternità.
cos'è - facoltativo
A chi è rivolto
L’indennità spetta a lavoratrici e lavoratori appartenenti alle categorie degli:
- artigiani
- commercianti
- coltivatori diretti
- coloni, mezzadri
- imprenditori agricoli professionali
- pescatori autonomi.
L’indennità di paternità è riconosciuta quando si verificano eventi che riguardano la madre (lavoratrice dipendente o autonoma) del bambino e spetta in caso di:
- morte o grave infermità della madre
- abbandono del figlio
- affidamento esclusivo del figlio al padre.
Requisiti per accedere
Per accedere alla misura è necessaria l’iscrizione alla gestione INPS di riferimento ed essere in regola con il versamento dei contributi anche nei mesi compresi nel periodo di maternità.
Valore del contributo
L’indennità percepita è pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta.
Quando fare domanda
Le lavoratrici autonome trasmettono la domanda a parto avvenuto.
Come fare domanda
La domanda si presenta online all’INPS attraverso servizio dedicato, Contact center o enti di patronato e intermediari dell’Istituto.
Per saperne di più
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