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Indennità di maternità/paternità per lavoratrici e lavoratori autonomi

Contributo economico a sostegno della genitorialità e per favorire la natalità

L’INPS riconosce alle lavoratrici autonome un’indennità economica:

  • a partire da due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi
  • 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia in caso di adozione/affido

e che non comporta l’obbligo di astensione dall’attività lavorativa.

In determinati casi viene riconosciuta l‘indennità di paternità.

cos'è - facoltativo
A chi è rivolto

L’indennità spetta a lavoratrici e lavoratori appartenenti alle categorie degli:

  • artigiani
  • commercianti
  • coltivatori diretti
  • coloni, mezzadri
  • imprenditori agricoli professionali
  • pescatori autonomi.

L’indennità di paternità è riconosciuta quando si verificano eventi che riguardano la madre (lavoratrice dipendente o autonoma) del bambino e spetta in caso di:

  • morte o grave infermità della madre
  • abbandono del figlio
  • affidamento esclusivo del figlio al padre.
Requisiti per accedere

Per accedere alla misura è necessaria l’iscrizione alla gestione INPS di riferimento ed essere in regola con il versamento dei contributi anche nei mesi compresi nel periodo di maternità.

Valore del contributo

L’indennità percepita è pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta.

Quando fare domanda

Le lavoratrici autonome trasmettono la domanda a parto avvenuto.

Come fare domanda

La domanda si presenta online all’INPS attraverso servizio dedicato, Contact center o enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

Per saperne di più