Indennità di maternità/paternità per dipendenti
Sostegno economico e congedo obbligatorio legato alla nascita di un figlio o all’adozione/affidamento di minore
Viene riconosciuto un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e i primi mesi dalla nascita di un figlio, ma anche a seguito di adozione o affidamento di minore.
Il congedo ha una durata di cinque mesi. Possono essere così suddivisi:
- due mesi prima del parto e tre dopo;
- un mese prima del parto e quattro dopo;
- cinque mesi dopo il parto o l’adozione/affidamento.
Il congedo può essere:
– anticipato in caso di rischio per la gravidanza;
– prorogato se il rientro comporta rischio per la salute della donna e del bambino.
Al contempo è riconosciuta un’indennità.
La misura è rivolta al padre qualora la madre non possa beneficiarne.
Scegli i tuoi argomenti
A chi è rivolto
Il congedo di maternità è rivolto a:
– lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS anche per la maternità;
– disoccupate o sospese;
– lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate;
– lavoratrici appartenenti ad altre categorie per le quali sono stati versati i relativi contributi.
È previsto il congedo per paternità nel caso di:
– morte o grave infermità della madre;
– abbandono del figlio da parte della madre;
– affidamento esclusivo del figlio al padre;
– (solo per padri adottivi/affidatari) rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice.
Requisiti per accedere
Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro.
Per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) sono richiesti 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo. In presenza di questo requisito contributivo, l’indennità di maternità spetta indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro in atto.
Per le lavoratrici agricole a tempo determinato è richiesto, nell’anno di inizio del congedo, il possesso della qualità di bracciante comprovata dall’iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo.
Per le lavoratrici disoccupate o sospese, il congedo di maternità deve iniziare entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro. Se sussiste il diritto all’indennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione, il congedo può iniziare oltre i 60 giorni. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all’indennità di maternità spetta solo se il congedo di maternità è iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e sono stati versati all’INPS 26 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo.
Valore del contributo
L’indennità corrisponde all’80% della retribuzione media globale giornaliera.
Quando fare domanda
Per usufruire dell’indennità è necessario presentare domanda prima dei due mesi dalla data presunta del parto ed entro e non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile.
Come fare domanda
Come prima cosa il medico deve inviare il certificato medico di gravidanza all’INPS.
La domanda di congedo vero e proprio invece va fatta online sulla pagina dedicata dell’INPS, tramite Contact center o patronato.
La lavoratrice, entro 30 giorni dal parto, deve integrare comunicando le generalità del figlio o della figlia.
Per saperne di più
Per approfondire clicca: Indennità di maternità/paternità per dipendenti
