Esenzioni per invalidità civile
È prevista l’esenzione al pagamento del ticket per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale (LEA) alle persone a cui è stata riconosciuta con attestato l’invalidità civile:
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- al 100% senza indennità di accompagnamento (codice esenzione: C01);
- al 100% con indennità di accompagnamento (C02);
- con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (C03);
- minorenni con indennità di frequenza (C04);
- coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi (ciechi assoluti) o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi (C05);
- chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata (sordi) (C06).
Ai codici di esenzione C01, C02 e C04 si accompagna anche l’esenzione dalla spesa dell’assistenza farmaceutica, per un massimo 2 confezioni per ricetta (pagando l’eventuale differenza sulla quota di riferimento).
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