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Detrazione figli a carico over 21

Detrazione dall’Irpef per il contribuente che ha figli oltre i 21 anni e fiscalmente a carico

Il contribuente che ha figli di età superiore ai 21 anni e fiscalmente a carico ha diritto a una detrazione dall’Irpef il cui importo varia in funzione del suo reddito complessivo.

I figli vengono considerati a carico se percepiscono un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili) uguale o inferiore a:

  • € 4.000 fino ai 24 anni;
  • € 2.840,51 dai 24 anni in poi.
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Requisiti per accedere

Per ottenere la detrazione il contribuente deve possedere un reddito complessivo annuo inferiore a € 95.000.

Valore del contributo

La detrazione per i figli a carico che abbiano più di 21 anni è pari a € 950.

L’importo spettante diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a € 95.000.

Come e quando

Per ottenere una detrazione spettante è necessario presentare la dichiarazione dei redditi. Per approfondimenti su modalità e tempistiche clicca qui.

In alternativa la domanda può essere presentata al datore di lavoro al momento dell’assunzione o all’ente pensionistico al momento della domanda di pensione.

Una volta presentata vale anche per gli anni successivi salvo che il richiedente non presenti una nuova comunicazione in caso di variazione dei dati.

Domande frequenti

Come viene ripartita la detrazione tra genitori coniugati?

In questo caso la detrazione per i figli va ripartita al 50% tra i genitori.

In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato.

Questa facoltà consente a quest’ultimo, come per esempio nel caso di “incapienza” dell’imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

 

Come viene ripartita la detrazione tra genitori effettivamente e legalmente separati o divorziati?

In mancanza di accordo, la detrazione spetta al genitore affidatario al 100%; nel caso di affidamento congiunto, viene ripartita in mancanza di accordo nella misura del 50% tra i genitori.

Qualora il genitore affidatario (ovvero, nel caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari) non possa beneficiare parzialmente o integralmente della detrazione per “incapienza d’imposta”, la stessa è attribuita per intero all’altro genitore.

 

Come viene ripartita la detrazione tra genitori naturali non coniugati?

Nel caso in cui i genitori non sono coniugati, si applicano le regole previste per i genitori coniugati nel caso di affidamento congiunto dei figli, mentre si ricorre alle regole disposte per i genitori separati/divorziati in caso di affidamento esclusivo.

Per saperne di più
Per approfondire clicca: Detrazione figli a carico