Congedi papà (nascita, adozione o affidamento)
Congedi fruibili dal padre lavoratore dipendente nei primi cinque mesi dalla nascita o dall’adozione di un figlio
Sono due le misure istituite al fine di tutelare il padre lavoratore dipendente:
- il congedo obbligatorio di dieci giorni;
- il congedo facoltativo di un giorno.
Il congedo obbligatorio è di 10 giorni che possono essere goduti anche in via non continuativa.
Il congedo facoltativo del padre è invece condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo maternità (il giorno dal padre anticipa quindi il termine finale del congedo di maternità della madre).
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A chi è rivolto
I congedi sono rivolti ai padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita dalla nascita o dall’adozione e affidamento.
Requisiti per accedere
Il padre deve essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente.
Valore del contributo
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.
Quando fare domanda
Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima.
Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.
Come fare domanda
Nei casi di pagamento a conguaglio per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione.
Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si presenta online all’Ente attraverso il servizio dedicato.
Per saperne di più
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