Assegno maternità lavoratrici atipiche e discontinue

Anche detto Assegno di maternità dello Stato

È una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall’INPS e destinata a lavoratrici e lavoratori atipici e discontinui.

Con un messaggio del 6 ottobre 2022, l’INPS comunica le modifiche ai titoli di soggiorno per i cittadini dei Paesi extra UE, ampliando la platea degli aventi diritto.

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A chi è rivolto

L’assegno di maternità dello Stato spetta:

  • alla madre, anche adottante;
  • al padre, anche adottante;
  • agli affidatari preadottivi;
  • all’adottante non coniugato;
  • al coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva;
  • agli affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

Requisiti per accedere

I requisiti generali richiesti per il diritto all’assegno di maternità di Stato sono:

  • la residenza in Italia;
  • la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea.

Hanno diritto anche i cittadini extracomunitari con:

  • “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea”;
  • “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
  • titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani.

Per la madre sono previsti precisi requisiti contributivi.

Per il padre sono previsti i requisiti contributivi in caso di:

  • abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre;
  • separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo, se è affidatario preadottivo;
  • se è padre adottante.

Nel caso di decesso della madre sono necessari il regolare soggiorno e residenza in Italia, la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica, la potestà sul minore, il non affidamento del minore presso terzi e che la donna deceduta non abbia già usufruito dell’assegno.

Valore del contributo

L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Quando fare domanda

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata all’ INPS di in via telematica attraverso il servizio online dedicato;
oppure tramite Contact Center o enti di patronato.

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