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Assegno maternità per non lavoratrici

Anche detto Assegno di maternità dei comuni

E’ previsto un assegno di maternità concesso dal comune di residenza che spetta, in caso di gravidanza, alle mamme disoccupate e casalinghe.

Questo contributo non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

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A chi è rivolto

E’ un contributo che spetta in caso di gravidanza alle mamme disoccupate e casalinghe.

Il diritto all’assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza).

Requisiti

Per accedere alla misura è necessario avere un ISEE inferiore a € 19.185,13.

Valore del contributo

L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.

Per l’anno 2023 l’importo mensile, spettante nella misura intera, è di € 383,46 per cinque mensilità e, quindi, a complessivi € 1.917,30.

 

Quando fare domanda

La domanda va presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

Come fare domanda

La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione.

Terminologia utile
Per saperne di più

Per approfondire il tema clicca: Assegno maternità dei Comuni

Per approfondire il valore clicca: Circolare numero 26 del 08-03-2023