Assegno concesso dai comuni per famiglie con figli minori
È un assegno, concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall’INPS, rivolto alle famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
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A chi è rivolto
L’assegno al nucleo familiare dei comuni spetta a:
– nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell’Unione europea;
– nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;
– nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido preadottivo;
– nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE) valido per l’assegno;
– cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
– cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo.
Requisiti per accedere
Il nucleo familiare deve essere composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
Inoltre il nucleo familiare non deve disporre di risorse reddituali e patrimoniali superiori a quelle previste dall’ ISEE.
Valore del contributo
L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Quando fare domanda
La domanda va presentata entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF).
Come fare domanda
La domanda va presentata al comune allegando una dichiarazione sostitutiva unica ( DSU) in corso di validità relativa alla situazione economica del nucleo familiare.
Informazioni utili
Per saperne di più
Per approfondire clicca: Assegno al nucleo familiare dei comuni