Prestazioni chirurgiche
Per spese chirurgiche devono intendersi quelle direttamente imputabili a interventi chirurgici veri e propri, compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente (cosiddetto day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza.
Sono detraibili se sostenute per interventi ritenuti necessari “per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone”.
Tra le spese detraibili rientrano, a determinate condizioni, anche le spese per l’intervento di metoidioplastica per l’adeguamento dei caratteri sessuali.
Sono detraibili anche:
le spese direttamente inerenti l’intervento, quali quelle sostenute per l’anestesia, per l’acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all’operazione, eccetera.
Se le spese inerenti l’intervento chirurgico sono certificate da più documenti di spesa, la detrazione spetta per l’intera spesa a condizione che il collegamento delle diverse spese con l’intervento chirurgico si evinca dai documenti di spesa o sia attestato dalla struttura sanitaria mediante integrazione dei predetti documenti o mediante documentazione aggiuntiva.
le spese o le rette di degenza e quelle di cura, anche se non connesse a un intervento chirurgico. Nelle rette di degenza detraibili si possono includere anche le differenze di classe, relative, per esempio, alla presenza o meno del bagno in camera. Sono invece da escludere le spese relative a servizi extra (per esempio, le spese di pernottamento di congiunti del malato, gli addebiti per apparecchio telefonico o televisivo installato nella stanza di ricovero, per l’aria condizionata, eccetera)
le spese relative al trapianto di organi, comprese quelle necessarie a trasferire (anche dall’estero) l’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento. Per essere ammesse alla detrazione, tuttavia, è necessario che le relative fatture siano intestate al contribuente che sostiene le spese e non alla struttura o al medico che esegue l’intervento.
Nei casi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione può essere fatta valere solo per le spese mediche e non per la retta di ricovero. E spetta anche se dette spese sono determinate applicando alla retta di ricovero la percentuale forfettaria fissata da una delibera regionale.
Non sono invece detraibili le spese sostenute per il trasporto in ambulanza. Possono essere detratte solo le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto.
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