Ristrutturare casa: come orientarsi tra le agevolazioni 2026

Vuoi ristrutturare casa ma non sai come orientarti tra bonus, detrazioni, percentuali e scadenze? Questa prima sezione ti aiuta a farti un’idea chiara: quali agevolazioni esistono nel 2026, come funzionano nelle loro logiche di base, cosa è cambiato rispetto agli anni passati e quando puoi usarne più di una insieme.

Panoramica delle agevolazioni nel 2026

Per il 2026 il quadro delle agevolazioni dedicate alla casa rimane ricco, anche se più selettivo rispetto agli anni del Superbonus. Queste sono le misure principali che puoi utilizzare quest’anno:

  • Bonus Ristrutturazioni: la detrazione “storica” sui lavori di recupero del patrimonio edilizio. Vale il 50% se intervieni sulla tua abitazione principale (e sei proprietario o titolare di un diritto reale), il 36% in tutti gli altri casi. Tetto di spesa: 96.000€ per unità immobiliare.
  • Ecobonus: la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (isolamento, infissi, pompe di calore e altro). Stesse percentuali del Bonus Ristrutturazioni — 50% prima casa / 36% altri immobili — ma con tetti di spesa specifici per ogni tipo di intervento.
  • Sismabonus: la detrazione per gli interventi di messa in sicurezza antisismica nei comuni in zona sismica 1, 2 e 3. 50% per l’abitazione principale, 36% negli altri casi.
  • Sismabonus Acquisti: una detrazione dedicata a chi acquista un’unità immobiliare in un edificio demolito e ricostruito, con riduzione del rischio sismico, dall’impresa che ha eseguito i lavori.
  • Bonus Mobili ed Elettrodomestici: una detrazione del 50% sull’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici nuovi, fino a 5.000€, riservata a chi ha avviato lavori di ristrutturazione.
  • Eliminazione delle barriere architettoniche: dal 2026 la detrazione speciale al 75% non è più disponibile, ma questi lavori rientrano nel Bonus Ristrutturazioni con le percentuali del 50% o 36%.
  • Conto Termico 3.0: non è una detrazione fiscale, ma un contributo erogato direttamente dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), pensato per chi installa impianti a fonti rinnovabili (pompe di calore, biomassa, solare termico).

Tutte le detrazioni si recuperano in 10 anni nella dichiarazione dei redditi. Il Conto Termico 3.0, invece, viene versato sul tuo conto corrente in tempi rapidi dopo la conclusione dei lavori.

Per approfondire, consulta la pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate:

Aree tematiche – Casa – Agevolazioni

 

Detrazione fiscale o contributo diretto: due strade per risparmiare

Quando si parla di “agevolazioni per ristrutturare casa”, si pensa quasi sempre alle classiche detrazioni fiscali. In realtà esistono due meccanismi molto diversi, entrambi attivi nel 2026, ed è importante distinguerli prima di decidere come muoversi.

La detrazione fiscale

Funziona così: spendi una somma per i lavori, ne porti una percentuale (il 50% o il 36%) in detrazione nella dichiarazione dei redditi, e quella percentuale viene poi restituita in 10 quote annuali di pari importo, una per ogni anno. Vale solo se hai abbastanza tasse da pagare (capienza IRPEF): se la detrazione annuale supera l’imposta dovuta, la parte eccedente non viene rimborsata.

A questa categoria appartengono il Bonus Ristrutturazioni, l’Ecobonus, il Sismabonus, il Bonus Mobili ed Elettrodomestici e la detrazione per le barriere architettoniche.

Il contributo diretto

Funziona in modo radicalmente diverso: lo Stato — attraverso il GSE — ti versa una somma sul conto corrente dopo che hai concluso i lavori. Niente dichiarazione dei redditi, niente attesa di 10 anni, niente requisito di capienza IRPEF.

A questa categoria appartiene il Conto Termico 3.0, che può coprire fino al 65% delle spese ammesse e che, per i privati nelle abitazioni residenziali, è destinato in particolare agli impianti a fonti rinnovabili.

Quale conviene?

Non c’è una risposta valida per tutti. La detrazione fiscale è più “ampia” (copre molte tipologie di lavori) ma chiede tempo per essere recuperata e dipende dal tuo livello di IRPEF. Il Conto Termico è più rapido e non dipende dal reddito, ma copre solo alcuni tipi di intervento. Le due strade non sono cumulabili sugli stessi lavori, quindi va valutato caso per caso.

Per approfondire, consulta la pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate:

Agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie

Cosa è cambiato nel 2026

Il 2026 conferma sostanzialmente l’impianto del 2025, ma con alcune differenze importanti che vale la pena conoscere prima di iniziare i lavori.

Le aliquote restano invariate, ma solo per un anno

La Legge di Bilancio 2026 ha confermato le aliquote già in vigore nel 2025: 50% per chi ristruttura l’abitazione principale (con requisito di proprietà o diritto reale di godimento), 36% in tutti gli altri casi. Lo stesso vale per Ecobonus, Sismabonus e per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

A partire dal 2027, salvo nuove proroghe, le percentuali scenderanno ulteriormente: 36% per la prima casa, 30% per gli altri immobili. Per chi sta valutando un intervento, il 2026 è quindi un anno particolarmente favorevole.

Il Bonus Barriere Architettoniche al 75% non è più attivo

Fino al 31 dicembre 2025 era in vigore una detrazione speciale del 75% per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche. Per i lavori realizzati dal 1° gennaio 2026 questa misura non è più disponibile. Gli stessi interventi rimangono comunque agevolati, ma rientrano nel Bonus Ristrutturazioni con le aliquote del 50% (prima casa) o del 36% (altri casi).

Confermato il Bonus Mobili

Anche il Bonus Mobili ed Elettrodomestici è stato prorogato per tutto il 2026, sempre con detrazione al 50% e tetto di spesa di 5.000€ per unità immobiliare oggetto di ristrutturazione.

Caldaie a gas escluse dalle detrazioni

Dal 2025 non sono più ammessi all’Ecobonus e al Bonus Ristrutturazioni gli interventi di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con caldaie alimentate esclusivamente a combustibili fossili (gas, gasolio, GPL), incluse le caldaie a condensazione. L’esclusione è confermata anche per il 2026.

Conto Termico 3.0 in vigore

Dal 25 dicembre 2025 è entrato in vigore il nuovo Conto Termico 3.0 (DM 7 agosto 2025), che ha sostituito il precedente Conto Termico 2.0 aggiornando le tipologie di intervento ammesse e le modalità di accesso.

Per approfondire, consulta la pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate:

Introduzione – Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali

Cumulabilità: quando si possono unire più bonus

Una domanda che molti si fanno è: posso usare più agevolazioni insieme per gli stessi lavori? La regola generale è chiara: non puoi avere due agevolazioni diverse sulle stesse spese. Ma esistono molti casi in cui puoi combinare misure differenti su interventi distinti, ottimizzando il risparmio complessivo.

Quando NON si può cumulare

  • Lo stesso lavoro non può ottenere contemporaneamente il Bonus Ristrutturazioni e l’Ecobonus: bisogna scegliere quale applicare.
  • Lo stesso intervento non può ottenere insieme una detrazione fiscale (per esempio l’Ecobonus) e il Conto Termico 3.0: anche qui devi scegliere una sola strada.
  • Il Bonus Mobili non si somma ad altre agevolazioni sullo stesso acquisto.

Quando invece si può cumulare

  • Se ristrutturi e contemporaneamente fai un intervento di efficienza energetica diverso (per esempio: rifai il bagno con il Bonus Ristrutturazioni e installi una pompa di calore con l’Ecobonus), puoi usare entrambe le agevolazioni perché i lavori sono distinti.
  • Il Bonus Mobili è strutturalmente collegato al Bonus Ristrutturazioni: se hai avviato una ristrutturazione (anche solo dell’anno precedente), puoi acquistare arredi e grandi elettrodomestici detraendo il 50%, in aggiunta al Bonus Ristrutturazioni che usi sui lavori.
  • Il Sismabonus è cumulabile con l’Ecobonus quando gli interventi antisismici e quelli di efficientamento sono autonomi e distintamente fatturati.

Un consiglio pratico

Prima di iniziare lavori importanti, può essere utile farsi affiancare da un tecnico (geometra, ingegnere, architetto) o da un commercialista. Una corretta separazione delle voci di spesa nelle fatture è la chiave per poter applicare più agevolazioni a interventi diversi all’interno dello stesso cantiere.

Per approfondire, consulta la pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate:

Le regole da rispettare per avere le agevolazioni fiscali

Le regole comuni da conoscere prima di iniziare

Prima di entrare nel dettaglio delle singole agevolazioni, ci sono alcune regole che valgono trasversalmente per (quasi) tutte le detrazioni. Capirle subito ti aiuta a evitare gli errori più frequenti: chi può accedere ai bonus, cosa significa esattamente “abitazione principale”, come pagare correttamente i lavori, quali sono i limiti legati al reddito e cosa succede se vendi casa nei dieci anni di detrazione.

Abitazione principale: cosa si intende davvero

Nel 2026 il concetto di “abitazione principale” ha un peso decisivo, perché è quello che separa la detrazione al 50% da quella al 36%. Vale la pena capire bene di cosa si tratta.

Cosa significa esattamente abitazione principale

L’abitazione principale è l’immobile in cui tu, o un tuo familiare, abitate stabilmente e avete la residenza anagrafica. Non va confusa con la “prima casa”, che è invece un concetto diverso, utilizzato per le agevolazioni in fase di acquisto (imposte di registro, IVA agevolata sull’acquisto). Per le detrazioni sui lavori conta dove si vive davvero, non se l’immobile è il primo che hai comprato.

Il doppio requisito per ottenere il 50%

Per accedere all’aliquota maggiorata del 50%, devono essere soddisfatte due condizioni contemporaneamente:

  • essere titolare, al momento di inizio dei lavori (o di sostenimento della spesa, se antecedente) di un diritto di proprietà (anche nuda proprietà o proprietà superficiaria) oppure di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione);
  • destinare l’immobile ad abitazione principale.

Se manca uno dei due requisiti, la detrazione spetta al 36%. Per esempio, un inquilino che ristruttura la casa in cui vive ha diritto al 36%, anche se quell’immobile è effettivamente la sua abitazione principale: gli manca il diritto reale.

Se l’immobile non è ancora abitazione principale

Può capitare di voler ristrutturare una casa appena acquistata, in cui non si è ancora trasferita la residenza. In questo caso il 50% si può comunque ottenere, a condizione che l’immobile venga adibito ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisci per la prima volta della detrazione.

E se in futuro l’immobile non sarà più abitazione principale?

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto importante: una volta acquisito il diritto al 50%, se in uno dei dieci anni successivi l’immobile non è più destinato ad abitazione principale (per esempio perché lo affitti o ti trasferisci), puoi comunque continuare a beneficiare dell’aliquota maggiorata per le rate residue.

Per approfondire, consulta la pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate:

La misura della detrazione e i limiti di detraibilità

Chi può beneficiare delle agevolazioni

La platea dei soggetti che possono accedere alle agevolazioni è più ampia di quanto si pensi, ma le aliquote applicabili cambiano a seconda della posizione di ciascuno. Il principio di base è sempre lo stesso: l’agevolazione spetta a chi sostiene effettivamente la spesa, purché abbia un titolo idoneo sull’immobile.

Proprietari e titolari di diritti reali

Se sei proprietario, nudo proprietario, usufruttuario, oppure titolare di un diritto di uso, abitazione o superficie sull’immobile, puoi accedere alla detrazione. Se l’immobile è anche la tua abitazione principale, hai diritto al 50%; in caso contrario, la detrazione è del 36%.

Inquilini e comodatari

Anche chi vive in una casa in affitto (con regolare contratto di locazione) o in comodato può detrarre le spese per i lavori, a condizione di sostenerle direttamente. In questi casi la detrazione è sempre del 36%, indipendentemente dal fatto che la casa sia o meno l’abitazione principale: per l’aliquota maggiorata serve infatti un diritto reale, che inquilini e comodatari non possiedono.

Familiari conviventi e conviventi di fatto

Possono detrarre le spese anche i familiari conviventi del proprietario o del titolare del diritto reale (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), a condizione che abbiano sostenuto direttamente le spese e che siano conviventi al momento dell’inizio dei lavori. Lo stesso vale per i conviventi di fatto, ai sensi della legge 76/2016. Anche per loro la detrazione è del 36%.

Altri soggetti

Possono accedere alla detrazione anche chi ha stipulato un contratto preliminare di acquisto regolarmente registrato (e ha già ottenuto la consegna dell’immobile), i soci di cooperative a proprietà divisa o indivisa e gli imprenditori individuali per gli immobili che non sono beni strumentali.

Per approfondire, consulta la pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate:

Chi può usufruirne – Ristrutturazione 2025

Come pagare per non perdere il bonus: il bonifico parlante

Una delle cause più frequenti di perdita della detrazione è il pagamento sbagliato. Tutte le spese che vuoi portare in detrazione devono essere pagate con un bonifico bancario o postale “dedicato”, comunemente chiamato bonifico parlante. Pagamenti in contanti, assegni o bonifici ordinari fanno perdere il diritto all’agevolazione.

Cosa deve contenere il bonifico

Dal bonifico devono risultare obbligatoriamente tre informazioni:

  • la causale del versamento, con il riferimento alla norma che disciplina la detrazione (per esempio: “Bonifico per ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 16-bis del DPR 917/86”);
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione (cioè di chi pagherà meno tasse grazie al bonus);
  • la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa o del professionista che ha eseguito i lavori.

La maggior parte delle banche e delle poste mette a disposizione moduli specifici per il bonifico parlante: basta selezionarli al momento del pagamento.

Le eccezioni

Alcuni pagamenti accessori non richiedono il bonifico parlante: per esempio gli oneri di urbanizzazione, le imposte di bollo, i diritti pagati per concessioni e autorizzazioni, le ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti. Questi possono essere pagati con altre modalità senza far perdere la detrazione.

Errori da evitare

Gli errori più comuni sono: usare un bonifico ordinario invece del parlante, dimenticare il codice fiscale o la partita IVA, indicare una causale generica. In molti casi la banca non blocca il bonifico anche se i dati sono incompleti, ma in fase di controllo l’Agenzia delle Entrate può contestare la detrazione. Conviene quindi controllare con attenzione tutte le informazioni prima di confermare il pagamento.

Per approfondire, consulta la pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate:

Le regole da rispettare per avere le agevolazioni fiscali

L’IVA agevolata al 10% sui lavori

Oltre alle detrazioni IRPEF, esiste un’altra agevolazione molto importante che riguarda l’IVA: per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili residenziali si applica l’aliquota agevolata al 10% invece di quella ordinaria al 22%. Si tratta di un risparmio immediato in fattura, che si somma alla detrazione fiscale.

Quali interventi rientrano

L’IVA al 10% si applica ai lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su immobili a destinazione residenziale (singole abitazioni o parti comuni di edifici). È prevista anche per gli interventi di realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche.

La regola dei “beni significativi”

Quando i lavori comportano l’installazione di alcuni “beni significativi” (per esempio caldaie, ascensori, infissi esterni, sanitari, condizionatori, videocitofoni, impianti di sicurezza), l’IVA al 10% sul valore del bene si applica solo fino a una certa soglia. La regola è: l’aliquota agevolata si applica al valore del bene al massimo per un importo pari alla differenza tra il costo totale dell’intervento e il costo del bene stesso. La parte di valore del bene che eccede questa soglia è soggetta all’IVA al 22%.

Quando non si applica il 10%

L’IVA agevolata non si applica ai materiali e ai beni acquistati direttamente dal committente presso il rivenditore (in questi casi si paga il 22%), né alle prestazioni professionali (architetto, ingegnere, geometra). Vale invece per i materiali forniti dall’impresa nell’ambito del contratto di appalto.

Per approfondire, consulta la pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate:

Agevolazioni IVA – Ristrutturazioni edilizie

Il limite per chi ha un reddito superiore a 75.000€

Dal 1° gennaio 2025, se il tuo reddito complessivo supera i 75.000 euro, esiste un tetto massimo alle spese che puoi portare in detrazione complessivamente nella dichiarazione dei redditi. Questo limite vale anche per le spese di ristrutturazione e per gli altri bonus casa.

Come si calcola il tetto

L’importo massimo si ottiene moltiplicando una cifra base per un coefficiente legato al numero di figli fiscalmente a carico:

  • Reddito tra 75.000€ e 100.000€: cifra base 14.000€
  • Reddito oltre 100.000€: cifra base 8.000€

La cifra base viene poi moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti:

  • 0,50 – nessun figlio a carico
  • 0,70 – un figlio a carico
  • 0,85 – due figli a carico
  • 1,00 – tre o più figli, oppure almeno un figlio con disabilità accertata

Cosa significa in pratica

Se rientri in questa fascia di reddito, il totale delle spese che puoi portare in detrazione in un anno (ristrutturazioni, ma anche altri bonus) non può superare il valore ottenuto da questo calcolo. Il limite si riferisce all’importo annuale della rata di detrazione, non al totale della spesa: per i lavori di ristrutturazione, che si recuperano in 10 anni, conta quanto pesa una singola rata sull’anno fiscale.

Cosa resta fuori da questo limite

Sono escluse dal calcolo del tetto: le spese sanitarie, gli interessi sui mutui e i contratti assicurativi stipulati entro il 31 dicembre 2024, e le spese già sostenute prima del 2025.

Per approfondire, consulta la Circolare n. 6/E del 29 maggio 2025 dell’Agenzia delle Entrate:

Circolare n. 6/E del 29 maggio 2025 – Novità in tema di detrazioni

Cosa succede in caso di vendita o decesso

La detrazione per le ristrutturazioni si ripartisce in 10 anni. Può capitare che, durante questo periodo, l’immobile cambi di mano: per una vendita, una donazione, un decesso. La normativa prevede regole precise su chi continua a beneficiare della detrazione in ciascuno di questi casi.

Vendita dell’immobile

In caso di vendita dell’immobile, le rate residue della detrazione passano automaticamente all’acquirente persona fisica, salvo diverso accordo tra le parti riportato nell’atto di compravendita. Se acquirente e venditore concordano diversamente, le rate restano in capo al venditore. La stessa regola vale per la donazione.

Decesso del titolare

In caso di decesso, le rate residue della detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede che mantiene la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Se ci sono più eredi, la detrazione spetta solo a chi continua effettivamente a usare l’immobile (per esempio chi vi abita o lo gestisce direttamente). Se l’erede successivamente cede l’immobile o concede un comodato, perde il diritto alle rate non ancora utilizzate.

Fine del contratto di locazione o comodato

Diverso è il caso dell’inquilino o del comodatario che ha sostenuto le spese di ristrutturazione. La detrazione resta in capo a lui anche se il contratto di locazione o comodato termina prima della fine del decennio: continua a fruire delle rate residue fino alla loro naturale conclusione.

Se cambia la destinazione dell’immobile

Per chi ha ottenuto la detrazione maggiorata al 50% perché l’immobile era abitazione principale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto si conserva anche se in seguito l’immobile viene affittato, dato in comodato o non risulta più abitazione principale. La maggiorazione, una volta acquisita, non viene quindi revocata in corso d’opera.

Per approfondire, consulta la pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate:

Quando si trasferisce la detrazione

Le principali detrazioni fiscali per chi ristruttura

Hai un’idea più chiara di cosa vuoi fare in casa? In questa sezione trovi tutte le principali detrazioni fiscali attive nel 2026, ognuna con le sue percentuali, i suoi tetti di spesa e i suoi tipi di intervento. Le schede sono pensate per darti subito le informazioni essenziali, con il rinvio alle pagine ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per chi vuole approfondire i dettagli.

Bonus Ristrutturazioni

Il Bonus Ristrutturazioni è la detrazione “storica” (disciplinata dall’articolo 16-bis del TUIR) destinata a chi effettua lavori di recupero del patrimonio edilizio sulla propria abitazione o sulle parti comuni degli edifici residenziali. È il bonus più utilizzato dai privati che ristrutturano casa.

Cos’è e quanto vale nel 2026

Per le spese sostenute nel 2026 la detrazione IRPEF è:

  • 50% per chi interviene sulla propria abitazione principale, a condizione di essere titolare di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione);
  • 36% in tutti gli altri casi.

Il limite massimo di spesa agevolabile è di 96.000€ per unità immobiliare. La detrazione si recupera in 10 quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi.

Quali lavori rientrano

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze;
  • manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici condominiali;
  • interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi per la sicurezza (antifurto, porte blindate, vetri antisfondamento);
  • opere per il risparmio energetico e l’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
  • interventi antisismici e di messa in sicurezza statica;
  • bonifica dall’amianto.

Manutenzione ordinaria: una distinzione importante

La manutenzione ordinaria sulle singole abitazioni non rientra nel bonus. Tinteggiare le pareti, sostituire singolarmente piastrelle o sanitari, riparare l’impianto idraulico senza altri lavori non danno diritto alla detrazione. Gli stessi lavori, invece, rientrano se realizzati sulle parti comuni di un condominio.

Le esclusioni dal 2025 e per il 2026

Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con caldaie alimentate esclusivamente a combustibili fossili (gas, gasolio, GPL), comprese le caldaie a condensazione. Sono inoltre esclusi i lavori realizzati durante la fase di costruzione di un nuovo immobile e gli interventi su immobili di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9), salvo casi specifici.

Per approfondire, consulta la pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate:

Detrazione per il recupero del patrimonio edilizio – Scheda informativa

Ecobonus per il risparmio energetico

L’Ecobonus è la detrazione dedicata agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Rispetto al Bonus Ristrutturazioni è più specifico (riguarda solo lavori che migliorano l’efficienza energetica) e prevede tetti di spesa diversi per ciascun tipo di intervento.

Cos’è e quanto vale nel 2026

Le percentuali di detrazione sono allineate al Bonus Ristrutturazioni:

  • 50% per gli interventi sull’abitazione principale del contribuente, titolare di proprietà o diritto reale di godimento;
  • 36% in tutti gli altri casi.

La detrazione si applica all’IRPEF (per le persone fisiche) e all’IRES (per le imprese), si recupera in 10 quote annuali e ha tetti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento.

Interventi sull’involucro dell’edificio

Cappotto termico esterno o interno, isolamento di pareti, coperture e pavimenti, sostituzione di infissi e chiusure trasparenti, schermature solari (zanzariere oscuranti, tende esterne, pergole), realizzazione di tetti verdi.

Interventi sugli impianti

  • pompe di calore in sostituzione del vecchio impianto di climatizzazione;
  • sistemi ibridi (pompa di calore + caldaia a condensazione);
  • caldaie a biomassa con elevato rendimento;
  • solare termico (pannelli per la produzione di acqua calda sanitaria);
  • microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • sistemi di building automation per la gestione intelligente del riscaldamento e raffrescamento.

Interventi sulle parti comuni dei condomini

Quando i lavori riguardano l’involucro dell’intero edificio (per esempio cappotto su tutto lo stabile) o l’impianto centralizzato, l’Ecobonus si applica in proporzione ai millesimi di proprietà di ciascun condomino.

La comunicazione ENEA

Per ottenere l’Ecobonus è obbligatorio inviare all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, una comunicazione tecnica che descrive l’intervento e l’efficientamento energetico raggiunto. La comunicazione si invia online sul portale ENEA dedicato. Se non viene fatta nei tempi, si perde il diritto alla detrazione.

Le esclusioni 2026

Come per il Bonus Ristrutturazioni, anche dall’Ecobonus sono escluse le caldaie alimentate esclusivamente a combustibili fossili (gas, gasolio, GPL), incluse le caldaie a condensazione di nuova generazione. La sostituzione di un impianto con una caldaia di questo tipo non dà diritto alla detrazione.

Per approfondire, consulta la pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate:

Aree tematiche – Casa – Agevolazioni risparmio energetico

Sismabonus per la sicurezza antisismica

Il Sismabonus è la detrazione dedicata agli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici. È pensato per ridurre concretamente il rischio di danni in caso di terremoto, sia sulle abitazioni singole che sulle parti comuni dei condomini.

Cos’è e quanto vale nel 2026

Per le spese sostenute nel 2026 la detrazione è del 50% per gli interventi sull’abitazione principale (con requisito di proprietà o diritto reale di godimento) e del 36% in tutti gli altri casi. Il limite massimo di spesa è di 96.000€ per unità immobiliare. La detrazione si recupera in 10 quote annuali di pari importo, sia ai fini IRPEF che IRES.

Quando si applica: le zone sismiche

Il Sismabonus vale per gli edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, cioè quasi tutto il territorio italiano a rischio sismico. Non si applica invece nella zona sismica 4 (la zona a rischio più basso). Per sapere a quale zona appartiene il tuo Comune puoi consultare la classificazione sismica nazionale.

Quali lavori rientrano

  • interventi di adeguamento sismico (per allineare l’edificio alle norme antisismiche vigenti);
  • interventi di miglioramento sismico (per aumentare la resistenza al sisma anche senza arrivare al pieno adeguamento);
  • riparazioni locali (cuciture, rinforzi, irrigidimenti su parti specifiche);
  • demolizione e ricostruzione, se finalizzata alla riduzione del rischio sismico;
  • spese tecniche connesse: classificazione sismica, asseverazioni, perizie, progettazione strutturale.

L’asseverazione tecnica obbligatoria

Per accedere al Sismabonus è necessaria un’asseverazione tecnica (allegato B al DM 58/2017) rilasciata da un professionista abilitato, che certifichi la classe di rischio sismico dell’edificio prima dei lavori e quella che si raggiungerà dopo. Va depositata in Comune insieme al titolo abilitativo, prima dell’inizio dei lavori. Senza questa asseverazione la detrazione non spetta.

Per approfondire, consulta la pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate:

Aree tematiche – Casa – Sisma bonus

Sismabonus Acquisti per chi compra case ristrutturate

Una variante particolare del Sismabonus è dedicata a chi non esegue direttamente i lavori, ma acquista un’unità immobiliare in un edificio antisismico ricostruito da un’impresa. È una misura pensata per favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio nei comuni a rischio sismico.

Cos’è

Il Sismabonus Acquisti spetta a chi compra un’unità immobiliare in un edificio interamente demolito e ricostruito da un’impresa di costruzione o ristrutturazione, in un comune classificato a rischio sismico 1, 2 o 3, e dal quale derivi una riduzione del rischio sismico (passaggio a una o due classi di rischio inferiori). Si tratta di una detrazione applicata sul prezzo di acquisto, non sulle spese di lavori.

Quanto vale nel 2026

Per le compravendite stipulate nel 2026 valgono le percentuali ordinarie aggiornate dalla Legge di Bilancio 2025: 50% del prezzo di acquisto se l’unità è destinata ad abitazione principale dell’acquirente con requisito di proprietà o diritto reale, 36% negli altri casi. La detrazione si calcola sul prezzo dichiarato nell’atto pubblico di compravendita, entro un massimo di 96.000€ per unità.

Le condizioni da rispettare

  • l’edificio deve essere stato demolito e ricostruito da un’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare;
  • l’impresa deve vendere l’immobile entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori;
  • è necessaria l’asseverazione tecnica che certifichi il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore (allegato B al DM 58/2017);
  • per accedere all’aliquota maggiorata del 50%, l’unità deve essere adibita ad abitazione principale dell’acquirente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si fruisce per la prima volta della detrazione.

Come si recupera

La detrazione si ripartisce in 10 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui è stato stipulato il rogito di acquisto.

Per approfondire, consulta la pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate:

Aree tematiche – Casa – Sisma bonus

Bonus Mobili ed Elettrodomestici

Stai ristrutturando casa? Potresti aver diritto al Bonus Mobili ed Elettrodomestici: una detrazione IRPEF del 50% sull’acquisto di arredi nuovi e grandi elettrodomestici destinati all’immobile oggetto dei lavori. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato l’agevolazione anche per quest’anno.

La condizione fondamentale: la ristrutturazione collegata

Il Bonus Mobili non è autonomo: per ottenerlo devi aver avviato un intervento di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro o simili) a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente all’acquisto. Per gli acquisti effettuati nel 2026, i lavori devono essere iniziati almeno dal 1° gennaio 2025.

La data di avvio dei lavori deve precedere quella di acquisto dei mobili o degli elettrodomestici, ma le spese di ristrutturazione non devono necessariamente essere state pagate prima.

Cosa puoi acquistare

Rientrano nella detrazione i mobili nuovi (letti, armadi, librerie, divani, tavoli, sedie, materassi, lampade e simili) e i grandi elettrodomestici nuovi che rispettino specifiche classi energetiche minime:

  • classe A per i forni;
  • classe E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie;
  • classe F per frigoriferi e congelatori.

Sono escluse porte, pavimentazioni, tende e complementi d’arredo. Possono invece essere portate in detrazione le spese di trasporto e di montaggio.

L’importo della detrazione

Per gli acquisti effettuati nel 2026, la detrazione del 50% si calcola su un tetto massimo di 5.000€, riferito complessivamente a mobili e grandi elettrodomestici acquistati per la stessa unità immobiliare. La somma va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Se ristrutturi più unità immobiliari, hai diritto al bonus più volte, una per ciascuna unità.

Come si paga

Il pagamento deve essere tracciabile: bonifico bancario o postale, oppure carta di credito o di debito. Non sono ammessi contanti o assegni. Se acquisti a rate tramite finanziaria, deve essere la società finanziaria a pagare con le modalità previste; tu devi conservare la ricevuta del pagamento. Per il Bonus Mobili, a differenza del Bonus Ristrutturazioni, non è richiesto il bonifico parlante.

Documenti da conservare

Tieni da parte: la ricevuta del bonifico o della transazione con carta, la documentazione dell’addebito sul conto corrente, la fattura d’acquisto con la descrizione dei beni, e la documentazione che attesti la classe energetica dell’elettrodomestico (oppure una dichiarazione del venditore se l’etichetta non è ancora obbligatoria).

Per approfondire, consulta la pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate:

Aree tematiche – Bonus mobili ed elettrodomestici

Eliminazione delle barriere architettoniche

L’eliminazione delle barriere architettoniche rimane una priorità per molte famiglie, sia per esigenze legate all’età sia per la presenza di persone con disabilità. Anche nel 2026 questi interventi sono agevolati, ma con una novità importante rispetto al passato.

Cosa è cambiato dal 2026

Fino al 31 dicembre 2025 era attiva una detrazione speciale del 75% per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche su edifici esistenti, sia sulle singole abitazioni che sulle parti comuni dei condomini. Questa misura non è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2026: per i lavori realizzati dal 1° gennaio 2026 il bonus al 75% non è più disponibile.

Come si possono agevolare oggi questi lavori

Tutti gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche restano comunque agevolati: rientrano nel Bonus Ristrutturazioni con le stesse percentuali generali del 2026:

  • 50% se i lavori sono effettuati sull’abitazione principale e il contribuente è titolare di proprietà o diritto reale di godimento;
  • 36% in tutti gli altri casi.

Il limite massimo di spesa è di 96.000€ per unità immobiliare e la detrazione si recupera in 10 quote annuali di pari importo. Si tratta di percentuali inferiori al 75% precedente, ma comunque significative.

Quali lavori rientrano

  • installazione di ascensori, montascale, servoscala e piattaforme elevatrici;
  • realizzazione di rampe di accesso (interne ed esterne);
  • adattamento di scale, portoni e ingressi;
  • automazione di porte, cancelli e sistemi di apertura;
  • allargamento di porte e passaggi interni;
  • realizzazione di servizi igienici accessibili;
  • sostituzione di vasche con docce a filo pavimento;
  • installazione di sistemi domotici per facilitare la mobilità e la gestione della casa.

Le regole da seguire

Trattandosi di interventi che rientrano nel Bonus Ristrutturazioni, valgono le stesse regole già viste: pagamento con bonifico parlante, conservazione della documentazione, recupero in 10 rate annuali. Gli interventi devono inoltre rispettare i requisiti tecnici previsti dal DM 236/1989 sull’accessibilità degli edifici.

Per approfondire, consulta la pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate:

Agevolazione per eliminazione delle barriere architettoniche

Il Conto Termico 3.0: il contributo del GSE

Hai sentito parlare del Conto Termico ma non sai bene di cosa si tratta? È un’agevolazione molto diversa dalle detrazioni viste finora: invece di recuperare le tasse in dieci anni, ricevi un contributo direttamente sul tuo conto corrente, in tempi rapidi. È una possibilità importante, anche se per le case private non copre tutti i tipi di intervento. Vediamo come funziona, a chi si rivolge e quando può convenire rispetto alla detrazione fiscale.

Cos’è il Conto Termico 3.0 e in cosa è diverso dalle detrazioni

Cos’è

Il Conto Termico è un incentivo statale gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) che premia chi realizza interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sugli edifici esistenti. La nuova versione, il Conto Termico 3.0, è in vigore dal 25 dicembre 2025 (introdotta dal Decreto Ministeriale del 7 agosto 2025) e ha sostituito il precedente Conto Termico 2.0, ampliando tipologie di intervento e platea dei beneficiari.

Le principali novità della versione 3.0

  • dotazione finanziaria di 900 milioni di euro all’anno (di cui 500 milioni destinati ai privati);
  • ampliamento delle tecnologie incentivabili (per esempio sistemi ibridi bivalenti e pompe di calore add-on);
  • estensione ai soggetti privati per gli interventi di efficienza energetica su edifici terziari (uffici, studi, esercizi commerciali);
  • possibilità di accedere all’incentivo tramite Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) o Gruppi di Autoconsumo;
  • contributo che può coprire fino al 65% delle spese ammesse.

In cosa è diverso dalle detrazioni fiscali

La differenza più importante è nel modo in cui ricevi il beneficio. Con le detrazioni (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus) il vantaggio si recupera nell’arco di 10 anni nella dichiarazione dei redditi, e dipende dall’IRPEF che paghi. Con il Conto Termico 3.0, invece:

  • il contributo viene erogato direttamente sul tuo conto corrente con bonifico del GSE;
  • i tempi di erogazione sono rapidi (in unica soluzione o in poche rate annuali, in base all’importo);
  • non dipende dalla tua capienza IRPEF: anche chi ha redditi bassi o nulli può ottenerlo;
  • è un contributo in conto capitale, non un’agevolazione fiscale.

Lo svantaggio principale, per i privati nelle abitazioni residenziali, è che il Conto Termico copre solo alcune tipologie di intervento (vedi più avanti) e non è cumulabile con le detrazioni fiscali sugli stessi lavori.

Per approfondire, consulta la pagina ufficiale del GSE:

GSE – Conto Termico 3.0

Chi può accedere se vivi in un’abitazione privata

Per le abitazioni private nell’ambito residenziale, il Conto Termico 3.0 ha una platea piuttosto ampia di soggetti che possono richiederlo, ma con regole specifiche da rispettare.

I soggetti privati ammessi

  • persone fisiche che hanno la disponibilità dell’immobile (proprietari, usufruttuari, titolari di altri diritti reali);
  • condomini, per gli interventi sulle parti comuni o sugli impianti centralizzati;
  • cooperative di abitazione;
  • soggetti privati che fanno parte di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) o di configurazioni di autoconsumo collettivo.

Quali abitazioni rientrano

Il Conto Termico 3.0 si applica esclusivamente a edifici già esistenti e dotati di un impianto di climatizzazione invernale funzionante. Non si applica alle nuove costruzioni. Le categorie catastali residenziali ammesse sono quelle abitative ordinarie (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11), mentre sono escluse le abitazioni di lusso (A/1, A/8, A/9).

L’accesso tramite ESCO

In alternativa puoi accedere al Conto Termico anche tramite una ESCO (Energy Service Company), stipulando un contratto di servizio energia o di prestazione energetica. Per i privati nell’ambito residenziale, però, questa modalità è limitata a interventi di una certa dimensione: oltre 70 kW per la sostituzione di impianti di climatizzazione, oltre 20 m² per gli impianti solari termici. Per interventi più piccoli si procede direttamente in autonomia.

Per approfondire, consulta la pagina ufficiale del GSE:

GSE – Chi può accedere

Quali interventi sono ammessi per le case private

Per i privati nelle abitazioni residenziali, il Conto Termico 3.0 incentiva esclusivamente interventi sugli impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Non incentiva, invece, gli interventi sull’involucro dell’edificio (per quelli ti rivolgi all’Ecobonus o al Bonus Ristrutturazioni).

Gli interventi ammessi

  • pompe di calore in sostituzione integrale del vecchio impianto di climatizzazione invernale (elettriche, a gas, ad assorbimento);
  • pompe di calore add-on: installate in aggiunta a un impianto esistente che continua a funzionare;
  • caldaie a biomassa (legna, pellet, cippato), purché selezionate tra gli apparecchi prequalificati nel Catalogo GSE;
  • impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o per il riscaldamento ambientale;
  • sistemi ibridi bivalenti: pompa di calore abbinata a una caldaia a condensazione o a una caldaia a biomassa.

Quanto vale il contributo

Per i privati il contributo può raggiungere il 65% delle spese ammesse, ma il calcolo non avviene sulla spesa effettiva: il GSE applica parametri standard (€/kW di potenza installata o €/m² di superficie) che dipendono dalla tipologia di intervento, dalla zona climatica e dalle caratteristiche tecniche dell’apparecchio. Conviene quindi farsi fare un calcolo personalizzato dal tecnico o dall’installatore prima di decidere.

Cosa NON è ammesso per i privati nelle case

È un punto importante per non avere falsi miti: per le abitazioni private residenziali, il Conto Termico 3.0 non incentiva:

  • interventi sull’involucro: cappotto termico, isolamento di pareti, coperture e pavimenti, sostituzione di infissi (per questi puoi usare l’Ecobonus o il Bonus Ristrutturazioni);
  • impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (per i privati residenziali rientrano nel Bonus Ristrutturazioni o nel Reddito Energetico Nazionale);
  • colonnine di ricarica per veicoli elettrici (escluse per i privati residenziali);
  • caldaie alimentate esclusivamente a combustibili fossili (gas, gasolio, GPL), incluse quelle a condensazione;
  • interventi su edifici di nuova costruzione (l’incentivo vale solo per edifici già esistenti).

Per approfondire, consulta la pagina ufficiale del GSE:

GSE – Tipologie di interventi

Come si richiede il contributo al GSE

La procedura per ottenere il Conto Termico 3.0 è interamente digitale e si svolge sul portale del GSE. Per i privati la modalità di accesso è una sola, l’accesso diretto, che si attiva dopo che i lavori sono stati conclusi e pagati.

L’accesso diretto: come funziona

La domanda si presenta sul Portaltermico del GSE, attraverso l’Area Clienti accessibile con SPID, CIE o CNS. Per agevolare la procedura conviene registrarsi (o aggiornare i propri dati) sull’Area Clienti GSE prima ancora di iniziare i lavori, così da essere pronti al momento della presentazione della richiesta.

I tempi di presentazione

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento (rispetto ai 60 giorni previsti dal precedente Conto Termico 2.0). La data di conclusione dei lavori coincide con quella indicata nell’asseverazione di conformità rilasciata dal tecnico abilitato e non può superare i 120 giorni dalla data dell’ultimo pagamento.

I documenti necessari

  • asseverazione di conformità dell’intervento, rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore dei lavori;
  • schede tecniche degli apparecchi installati (devono essere prequalificati nel Catalogo GSE);
  • fatture e documenti che attestano i pagamenti effettuati;
  • eventuali titoli edilizi richiesti dalla normativa (CILA, SCIA, permesso di costruire);
  • Attestato di Prestazione Energetica (APE) post-intervento, quando previsto.

L’erogazione del contributo

Una volta approvata la domanda, il GSE eroga il contributo direttamente sul conto corrente del beneficiario tramite bonifico. Le modalità dipendono dall’importo e dalla potenza dell’impianto:

  • in unica soluzione, se il contributo annuo è inferiore a 5.000€;
  • in due rate annuali per gli impianti fino a 35 kW;
  • in più rate annuali (fino a cinque) per impianti di taglia maggiore.

Una nota importante: la disponibilità dei fondi

Il Conto Termico 3.0 ha una dotazione annuale (900 milioni di euro nel 2026, di cui 500 destinati ai privati). In caso di esaurimento dei fondi, il portale del GSE può essere temporaneamente sospeso per nuove richieste — è già successo nei mesi scorsi, vista l’alta domanda. Conviene quindi verificare lo stato del portale prima di pianificare l’intervento e procedere con la domanda appena conclusi i lavori, senza aspettare l’ultimo momento.

Per approfondire, consulta la pagina ufficiale del GSE:

GSE – Come accedere

Conto Termico o detrazione fiscale: come scegliere

Per alcuni interventi (in particolare la sostituzione del vecchio impianto con una pompa di calore, l’installazione di una caldaia a biomassa o di un sistema solare termico) puoi scegliere tra il Conto Termico 3.0 e l’Ecobonus. Le due strade non sono cumulabili sullo stesso intervento: devi optare per una delle due.

Quando la scelta non c’è: è obbligata

Se l’intervento riguarda l’involucro dell’edificio (cappotto, isolamento, infissi), il fotovoltaico o le colonnine di ricarica, per i privati residenziali la scelta è obbligata: solo Bonus Ristrutturazioni o Ecobonus, perché il Conto Termico non li incentiva. Stesso discorso per gli interventi di pura ristrutturazione edilizia (rifare bagno, cucina, impianti idrici): qui il riferimento è il Bonus Ristrutturazioni.

I vantaggi del Conto Termico

  • erogazione rapida sul conto corrente (in 1 o 2 rate, di solito);
  • non dipende dalla capienza IRPEF: anche chi ha redditi bassi o nulli ottiene l’intero contributo;
  • non occorre aspettare 10 anni di dichiarazioni dei redditi per recuperare la spesa.

I vantaggi della detrazione fiscale

  • si calcola sulla spesa effettiva sostenuta (50% o 36% dell’importo realmente pagato), mentre il Conto Termico usa parametri standard;
  • non dipende dalla disponibilità di fondi pubblici: il portale GSE può chiudere, la detrazione no;
  • vale per una platea molto più ampia di interventi.

Come orientarsi nella scelta

  • se hai una IRPEF bassa o nulla, il Conto Termico è quasi sempre più conveniente: la detrazione rischi di non poterla recuperare per intero;
  • se hai una IRPEF capiente e l’intervento ha un costo elevato, l’Ecobonus al 50% può essere più conveniente, perché si calcola sull’intera spesa;
  • conviene sempre farsi fare un calcolo concreto dal tecnico o dall’installatore qualificato, simulando i due scenari con i numeri reali della tua situazione (importo della spesa, IRPEF disponibile, parametri del GSE).

Per approfondire, consulta la pagina ufficiale del GSE:

GSE – Percentuali ed erogazione degli incentivi

 

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