Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
(Rigo E71, cod. 1 ) Art 16, comma 01, TUIR.
Ai soggetti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:
– euro 300 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
– euro 150 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41.
La detrazione può essere fruita non solo se il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della legge n. 431 del 1998, ma anche se è stato stipulato ai sensi di precedenti normative ed automaticamente prorogato per gli anni successivi (Risoluzione 16.05.2008 n. 200).
La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale (ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento ciascuno in relazione al loro reddito).
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia
Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Documenti
-Contratto di locazione registrato
-Autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale
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