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Contributi previdenziali e assistenziali

(Rigo E21) Art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR

Aspetti generali

Sono deducibili dal reddito complessivo le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento (ad esempio, il contributo versato dai biologi all’ENPAB, cfr. Risoluzione 3.03.2011 n. 25). I contributi sono deducibili anche se versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.4).

Ai sensi dell’art. 36, comma 32, del DL n. 223 del 2006, i contributi sospesi in conseguenza di calamità pubbliche sono deducibili nei periodi d’imposta in cui opera la sospensione (Circolare 4.08.2006 n. 28, paragrafo 41) e, se non sono stati dedotti negli anni della sospensione, possono essere dedotti nell’anno del versamento.

Sono deducibili anche i contributi:
 previdenziali versati alla Gestione Separata dell’INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente;
 agricoli unificati versati all’INPS – Gestione ex SCAU – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti) (Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 4.2.1);
 previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi;
 versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per la prosecuzione volontaria;
 versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (cosiddetta “assicurazione casalinghe”) (Circolare 7.06.2002 n. 48, risposta 1.7);
 intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di appartenenza in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest’ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico. Dalle ricevute di pagamento dovrà risultare che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite sebbene il titolo di pagamento sia intestato al de cuius (Risoluzione 28.04.2009 n. 114).

Non sono deducibili:
 le somme versate all’INPS per ottenere l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 7);
 i contributi versati al SSN con i premi di assicurazione RC auto (art. 12, comma 2-bis, del DL n. 102 del 2013, a decorrere dal 2014);
 i contributi previdenziali INPS, versati alla Gestione Separata, rimasti a carico del titolare dell’assegno di ricerca né per il titolare dell’assegno stesso e né per il familiare di cui è, eventualmente, a carico (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.5);
 le tasse di iscrizione all’albo versate da figure professionali;
 le somme versate per sanzioni ed interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi versati (Risoluzione 28.04.2009, n. 114);  i contributi previdenziali versati all’INPS dai titolari di impresa familiare di agricoltura in favore dei collaboratori/coadiutori e da questi rimborsati al titolare dell’impresa, attesa l’assenza di una disciplina esplicita del diritto di rivalsa( Circ. n. 137 del 1997, 50 del 2002 e 15 del 2005).

Limiti di deducibilità

I contributi sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.

 

Per maggiori informazioni clicca e leggi a pagina 196: Contributi previdenziali deducibili