Contributi associativi alle società di mutuo soccorso
(Rigo E8/E10, cod. 22) Art.83, comma 5, dlgs 03 luglio 2017, n. 117
Aspetti generali
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei contributi associativi versati dai soci delle società di mutuo soccorso operanti in particolari settori (art. 1 della legge n. 3818 del 1886) al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro, vecchiaia, ovvero in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.
La detrazione spetta al socio con riferimento esclusivamente al contributo versato per la propria posizione e non anche per il contributo versato per i familiari, anche se fiscalmente a carico.
Limiti di detraibilità
La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 1.300.
Modalità di pagamento
Il contributo associativo deve essere versato tramite banca o posta nonché utilizzando i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per i versamenti effettuati in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare la società di mutuo soccorso, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Tipologia
Contributi associativi alle società di mutuo soccorso
Documenti
– Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche che il contributo è versato per la propria posizione
– In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche che il contributo è versato per la propria posizione
– Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dalla società di mutuo soccorso dalla quale risulti anche il modalità di pagamento utilizzata
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